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Dematerializzazione Scuola-Cittadino

 

Alcune notizie inerenti il Progetto Cad di dematerializzazione Scuola-Cittadino:
 
Modalità di presentazione delle domande e delle istanze alla scuola che vanno nell’ottica della dematerializzazione e che la segreteria scolastica non può non accettare:

    Le istanze sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata
    Le istanze sottoscritte e presentate unitamente al documento di identità
    Le domande presentate attraverso la propria PEC

Questo tipo di istanze e di dichiarazioni hanno lo stesso valore normativo delle istanze e delle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente responsabile del procedimento.


Presentazione domanda ferie permesso assenza

L’invio può essere fatto o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o a mezzo PEO (posta elettronica ordinaria).
– A mezzo PEC personale: Il modello viene compilato e inviato direttamente alla segreteria. Non necessita di firma digitale o di documenti dello scrivente allegati.
– A mezzo PEO: il file modello deve essere firmato digitalmente o, in alternativa, deve essere allegata copia del documento di riconoscimento dell’interessato.

Richiesta certificati
I cittadini potranno ottenere solo certificati destinati a SOGGETTI PRIVATI e per evitare che questi vengano usati in modo improprio, a pena di nullità, avranno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“.

Se si ponesse la necessità di presentare un certificato a SOGGETTI PRIVATI, si ricorda che i certificati sono sempre in bollo (€ 14.62 più eventuali diritti di segreteria), tranne quelli elencati nella tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito proposta), quindi è necessario che il cittadino, che si rivolge alla pubblica amministrazione, nella sua richiesta specifichi l’ente e l’uso (non si accetta per uso ai fini di legge).
Nel caso in cui i cittadini necessitassero di una certificazione da presentare ad una PUBBLICA ASMMINISTRAZIONE, questa verrà sostituita da una autocertificazione da esibire non in bollo (modello allegato all’articolo), alla quale andrà allegata una copia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Accesso civico agli atti

Il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 97 del 25/06/2016 inerente l’introduzione dell’accesso civico generalizzato.
Il decreto prevede che “chiunque” ha “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”, e può farlo attraverso l’accesso civico semplice o attraverso l’accesso civico generalizzato.

Nel primo caso, chi fa richiesta non deve dimostrare di avere un interesse diretto verso una situazione giuridica e può chiedere informazioni riguardo la mancata pubblicazione di atti.

Nel secondo caso, invece, “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
La direzione che intende tracciare tale Decreto è quella di una collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini (“è auspicabile che le amministrazioni si adoperino per soddisfare l’interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso, evitando atteggiamenti ostruzionistici”).
L’inammissibilità è, quindi, destinata a scattare solo nel caso in cui il richiedente non definisca l’oggetto della domanda, o non indichi sufficienti elementi per l’individuazione di atti o documenti di proprio interesse. In ogni caso l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, presente sul proprio sito web, la procedura per l’accesso generalizzato e tutti gli elementi utili a tale procedura (PEO, PEC, contatti, modalità e modelli di domanda e di riesame).
Nel caso di ricezione di una domanda di accesso civico “semplice” o “generalizzato”, la decisione sui procedimenti da adottare spetta al Dirigente Scolastico, l’ANAC infatti individua il Dirigente Scolastico come responsabile della Trasparenza (RT). Nel caso questi risponda con un diniego totale o parziale, il richiedente può inviare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione che è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Alla domanda di accesso l’Amministrazione è obbligata a rispondere entro massimo 30 giorni non derogabili – non è previsto silenzio assenso – che sono da considerarsi dalla data di acquisizione al protocollo, con un provvedimento espresso e motivato. Il termine dei 30 giorni può essere prorogato per un massimo di dieci giorni solo nel caso in cui l’interessato abbia erroneamente inviato la richiesta al RPC. Questo provvederà a comunicare tempestivamente la richiesta all’Ufficio competente.
Nell’arco dei 30 giorni succitati, l’Amministrazione dovrà individuare se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato, quali:
– la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia,
– la libertà e la segretezza della corrispondenza,
– gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.

In ogni caso l’Amministrazione dovrà comunicare tempestivamente al controinteressato, per tutelare gli interessi di cui sopra, le modalità per presentare un’opposizione all’accesso.

Spese scolastiche detraibili:
Al  fine  del riconoscimento dell’onere il contribuente deve  esibire  e  conservare  le  ricevute  o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016.
Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.
DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

È importante precisare che il contribuente deve richiedere la delibera nel caso in cui il versamento della somma sia stato depositato direttamente all’ente terzo (nel caso per esempio di una gita scolastica, all’agenzai di viaggi)
In caso di versamento di somme in contanti la segreteria dovrà rilasciare un documento sottoscritto dal Direttore Generale dei Servizi Amministrativi – DSGA – avente determinate caratteristiche.
 
In allegato, alcuni Modelli